Art. 10 · Procedura consultiva

Art. 10

Procedura consultiva

In vigore dal 12 feb 2007
Procedura consultiva 1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione. 2.   Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale. 3.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.
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