Art. 2
Obiettivi generali
In vigore dal 12 feb 2007
Obiettivi generali
1. Il programma contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani e i reati a danno dei bambini, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode.
2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione e della Comunità.
Storico versioni
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