Art. 15
Valutazione
In vigore dal 12 feb 2007
Valutazione
1. Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a)
una presentazione annuale sull'attuazione del programma;
b)
una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 marzo 2010;
c)
una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 31 dicembre 2010;
d)
una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.
Storico versioni
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