Art. 8 · Misure di attuazione

Art. 8

Misure di attuazione

In vigore dal 12 feb 2007
Misure di attuazione 1.   La Commissione attua il finanziamento comunitario conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»). 2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro la fine di settembre, nei limiti degli obiettivi generali di cui all', un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all', paragrafo 3, e, se necessario, un elenco di altre azioni. Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo che la decisione ha preso effetto. 3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: a) la conformità al programma di lavoro annuale, agli obiettivi generali di cui all' e alle misure adottate nei vari settori di cui agli ; b) la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi; c) l'importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi; d) l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all' e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli . 5.   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) e c), secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi od organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all', paragrafo 3.
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