Art. 6 · Accesso al programma

Art. 6

Accesso al programma

In vigore dal 12 feb 2007
Accesso al programma 1.   Possono accedere al programma gli organismi e le organizzazioni dotati di personalità giuridica con sede negli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali. Le organizzazioni non governative possono presentare domanda di finanziamento per i progetti di cui all', paragrafo 2, a condizione di garantire un livello sufficiente di riservatezza. 2.   Per quanto riguarda i progetti transnazionali, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono parteciparvi in qualità di partner ma non possono presentare progetti.
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