Art. 5 · Azioni ammissibili

Art. 5

Azioni ammissibili

In vigore dal 12 feb 2007
Azioni ammissibili 1.   Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli , il programma finanzia, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione: a) progetti di dimensione europea promossi e gestiti dalla Commissione; b) progetti transnazionali ai quali partecipano partner di almeno due Stati membri o di almeno uno Stato membro ed un altro paese che può essere un paese aderente o un paese candidato; c) progetti nazionali all’interno degli Stati membri che: i) preparino progetti transnazionali e/o azioni comunitarie («misure di avviamento»); ii) integrino progetti transnazionali e/o azioni comunitarie («misure complementari»); iii) contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello comunitario, o elaborino tali metodi o tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi che possono essere paesi aderenti o paesi candidati. 2.   In particolare, possono essere finanziate le seguenti attività: a) azioni mirate alla cooperazione e al coordinamento operativi (potenziamento delle reti, della fiducia e comprensione reciproca, elaborazione di piani d’emergenza, scambio e diffusione di informazioni, esperienze e migliori prassi); b) attività di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo; c) elaborazione e trasferimento di tecnologie e metodologie, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni e l’interoperabilità; d) formazione e scambio di personale e di esperti; e e) attività di sensibilizzazione e divulgazione.
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