Art. 4 · Obiettivi specifici

Art. 4

Obiettivi specifici

In vigore dal 12 feb 2007
Obiettivi specifici 1.   Nell’ambito degli obiettivi generali e salvo se contemplato da altri strumenti finanziari, il programma incoraggia, promuove ed elabora misure volte alla prevenzione, alla preparazione e alla gestione delle conseguenze sulla base, tra l'altro, di esaurienti valutazioni delle minacce e dei rischi, sotto la supervisione degli Stati membri e tenendo debito conto delle competenze esistenti della Comunità in materia, e volte a prevenire o ridurre i rischi derivanti dal terrorismo e altri rischi correlati alla sicurezza. 2.   Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione nei confronti dei rischi derivanti dal terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza, il programma intende proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche, in particolare mediante le iniziative seguenti: a) incoraggiare, promuovere e sostenere le valutazioni dei rischi per le infrastrutture critiche al fine di potenziare la sicurezza; b) incoraggiare, promuovere e sostenere lo sviluppo di metodologie per la protezione delle infrastrutture critiche, in particolare le metodologie di valutazione dei rischi; c) promuovere e sostenere misure operative condivise per migliorare la sicurezza delle catene di fornitura transfrontaliere, a condizione che non siano distorte le norme in materia di concorrenza nell'ambito del mercato interno; d) promuovere e sostenere l’elaborazione di norme di sicurezza e lo scambio di competenze ed esperienze in materia di protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche; e) promuovere e sostenere il coordinamento e la cooperazione a livello della Comunità nel settore della protezione delle infrastrutture critiche. 3.   Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze, il programma intende: a) incoraggiare, promuovere e sostenere lo scambio di competenze ed esperienze, al fine di stabilire le migliori prassi volte a coordinare le misure di risposta e a realizzare la cooperazione tra i vari attori impegnati nella gestione delle crisi e nelle azioni di sicurezza; b) promuovere esercitazioni congiunte e scenari concreti che includano componenti di sicurezza al fine di potenziare il coordinamento e la cooperazione tra i pertinenti attori a livello europeo.
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