Art. 3 · Obiettivi generali

Art. 3

Obiettivi generali

In vigore dal 12 feb 2007
Obiettivi generali 1.   Il programma contribuisce a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, nella preparazione e nella protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche contro gli attentati terroristici e altri incidenti correlati alla sicurezza. 2.   Il programma è inteso a contribuire alla protezione di settori quali la gestione delle crisi, l’ambiente, la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e la coesione economica e sociale nei confronti del terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:124(1):oj#art-3