Art. 3
Obiettivi generali
In vigore dal 12 feb 2007
Obiettivi generali
1. Il programma contribuisce a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, nella preparazione e nella protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche contro gli attentati terroristici e altri incidenti correlati alla sicurezza.
2. Il programma è inteso a contribuire alla protezione di settori quali la gestione delle crisi, l’ambiente, la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e la coesione economica e sociale nei confronti del terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:124(1):oj#art-3