Art. 10 · Complementarietà

Art. 10

Complementarietà

In vigore dal 12 feb 2007
Complementarietà 1.   Si devono ricercare sinergie, coerenza e complementarietà con altri strumenti dell’Unione e della Comunità, tra l'altro con i programmi specifici «Prevenzione e lotta contro la criminalità» e «Giustizia penale», il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e lo strumento finanziario per la protezione civile. 2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti della Comunità e dell’Unione, in particolare con il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità», al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni al programma e ad altri strumenti dell’Unione/della Comunità. 3.   Le operazioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono finanziamenti da altri strumenti finanziari dell’Unione/della Comunità per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari del programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio generale dell'Unione europea e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.
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