Art. 1 · Sovvenzione

Art. 1

Sovvenzione

In vigore dal 8 feb 2007
La decisione 2005/56/CE è modificata come segue: 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'Agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1o gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2015.»; 2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari: 1) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione “Socrates” (2000-2006), approvata con la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); 2) la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale “Leonardo da Vinci” (2000-2006), approvata con la decisione 1999/382/CE del Consiglio (2); 3) il programma d'azione comunitaria “Gioventù” (2000-2006), approvato con la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); 4) il programma “Cultura 2000” (2000-2006), approvato con la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); 5) i progetti nel settori dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla fornitura di assistenza ai paesi partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (2000-2006), conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio (5); 6) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative agli aiuti all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2000-2006), approvati nell'ambito del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (6); 7) i progetti che possono essere finanziati a seguito delle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova un programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e dell'insegnamento e della formazione professionali (2001-2005), approvato con la decisione 2001/196/CE del Consiglio (7); 8) i progetti che possono essere finanziati dalle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che rinnova un programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con la decisione 2001/197/CE del Consiglio (8); 9) il programma di incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con la decisione 2000/821/CE del Consiglio (9); 10) il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 11) il programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (“apprendimento on line”/“e-learning”) (2004-2006), approvato con la decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); 12) il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con la decisione 2004/100/CE del Consiglio (12); 13) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con la decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 14) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con la decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); 15) il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con la decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); 16) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati a partire dalle risorse del 9o Fondo europeo di sviluppo (2000-2007) (16); 17) il programma per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con la decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17); 18) progetti che potrebbero essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che rinnova il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione professionali (2006-2013), approvato con la decisione 2006/910/CE del Consiglio (18); 19) progetti che potrebbero essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che definisce un quadro di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù (2006-2013), approvato con la decisione 2006/964/CE del Consiglio (19); 20) programma d'azione nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita “Life Long Learning” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); 21) programma “Cultura” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); 22) programma “L'Europa per i cittadini” per la promozione della cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22); 23) programma “Gioventù in azione” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23); 24) programma per il sostegno del settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24); 25) i progetti nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati mediante le disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (SAP) (2007-2013), istituito con il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (25); 26) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (26); 27) i progetti che possono essere finanziati con le disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito con il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (27); 28) i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo, istituito con il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (28); (1) (1)* GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1). " (2) (2)* GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. " (3) (3)* GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. " (4) (4)* GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. " (5) (5)* GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23). " (6) (6)* GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005. " (7) (7)* GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7. " (8) (8)* GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15. " (9) (9)* GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. " (10) (10)* GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004. " (11) (11)* GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9. " (12) (12)* GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6. " (13) (13)* GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24. " (14) (14)* GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31. " (15) (15)* GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40. " (16) (16)* Fondo istituito mediante l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e ai territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355). " (17) (17)* GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1. " (18) (18)* GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33. " (19) (19)* GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14. " (20) (20)* GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45. " (21) (21)* GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1. " (22) (22)* GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32. " (23) (23)* GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30 " (24) (24)* GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12. " (25) (25)* GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82. " (26) (26)* GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005. " (27) (27)* GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1. " (28) (28)* GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.»; " 3) all'articolo 4, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera: «d) la realizzazione, a livello comunitario, della rete d'informazioni sull'istruzione in Europa (“Eurydice”) per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni nonché l'elaborazione di studi e pubblicazioni.»; 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sovvenzione Fatte salve altre entrate, l'Agenzia, per il suo funzionamento, riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo. La sovvenzione e le risorse sono prelevate sulla dotazione finanziaria dei programmi interessati citati all'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, su quella di altri programmi comunitari la cui attuazione è affidata all'Agenzia in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3.»
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