Art. 1
In vigore dal 7 feb 2007
Il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione mediante applicazione degli articoli 14, 15 e 16 della Legge della Regione Sicilia n. 21/2003 costituisce aiuto di Stato.
L’aiuto di cui al primo comma è incompatibile con il mercato comune e ad esso non può essere data esecuzione.
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