Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 feb 2007
Il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione, mediante applicazione dell’articolo 60 della legge regionale n. 17/2004, costituisce aiuto di Stato. L’aiuto di cui al primo comma è incompatibile con il mercato comune e ad esso non può essere data esecuzione.
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