Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 feb 2007
1.   La Francia, l'Irlanda e l'Italia adottano le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all' illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari. 2.   Il recupero è effettuato senza indugio, con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché esse consentano l'immediata ed effettiva esecuzione della presente decisione. 3.   Le somme da recuperare sono produttive di interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è diventato disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero effettivo. Si applicano gli interessi composti in conformità delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (26). 4.   La Francia, l'Irlanda e l'Italia annullano tutti i pagamenti degli aiuti in sospeso di cui all' con effetto dalla data di notifica della presente decisione. 5.   La Francia, l'Irlanda e l'Italia provvedono ad attuare la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notificazione della stessa.
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