Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 feb 2007
Gli aiuti di cui all' sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato nei limiti in cui i beneficiari paghino almeno il 20 % dell'accisa che sarebbe altrimenti dovuta oppure il livello minimo stabilito dalla direttiva 2003/96/CE di 15 EUR per 1 000 kg, qualunque sia il valore inferiore, e a condizione che la durata dell'aiuto sia al massimo di 10 anni.
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