Art. 4 · Membri

Art. 4

Membri

In vigore dal 2 feb 2007
Membri 1.   Il consiglio scientifico è composto di un massimo di 22 membri. 2.   Il consiglio scientifico è composto da rappresentanti di chiara fama della comunità scientifica europea dotati delle competenze necessarie, in modo da assicurare la diversità delle aree di ricerca, che agiscono a titolo personale, indipendentemente da interessi politici o di altra natura. 3.   Vengono nominati i membri fondatori del consiglio scientifico, scelti sulla base dei fattori e dei criteri di cui all'allegato I, e i cui nominativi sono elencati all'allegato II. 4.   I futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all'allegato I e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l'altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento e al Consiglio. La nomina dei futuri membri verrà pubblicata conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001. 5.   I membri assolvono le loro funzioni indipendentemente da ogni influenza esterna. Informano tempestivamente la Commissione di ogni conflitto di interesse che potrebbe compromettere la loro oggettività. 6.   I membri vengono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta in base ad un sistema di rotazione che assicuri la continuità del lavoro del consiglio scientifico. Tuttavia, per consentire la rotazione progressiva dei membri, un membro può essere nominato per un periodo inferiore al periodo massimo. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o alla scadenza del loro mandato. 7.   In caso di dimissioni di un membro o alla scadenza di un periodo non rinnovabile, la Commissione nomina un nuovo membro. 8.   In circostanze eccezionali, al fine di preservare l'integrità e/o la continuità del consiglio scientifico, la Commissione può di propria iniziativa porre termine al mandato di un membro. 9.   I membri del consiglio scientifico non ricevono una remunerazione per le funzioni svolte.
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