Art. 3
Funzioni
In vigore dal 2 feb 2007
Funzioni
1. Al consiglio scientifico vengono affidate le funzioni di cui all' della decisione 2006/972/CE.
2. Il consiglio scientifico, tra l’altro, fissa la strategia scientifica generale, ha pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare (conformemente all', paragrafo 6, della decisione 2006/972/CE) e agisce da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico. Tra le funzioni assegnategli rientrano, in particolare, l'elaborazione del programma di lavoro annuale, l'istituzione di una procedura per la valutazione inter pares, nonché il monitoraggio e il controllo di qualità dell'attuazione del programma specifico «Idee», fatta salva la responsabilità della Commissione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2007:134(1):oj#art-3