Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 feb 2007
1.   Gli Stati membri elencati in allegato sono autorizzati a utilizzare informazioni già disponibili da fonti diverse dalle rilevazioni statistiche nell’indagine 2007 per quanto concerne certe caratteristiche. Tali fonti sono quelle indicate nell'allegato della presente decisione. 2.   Gli Stati membri interessati prendono le misure necessarie per assicurare che i dati di cui al paragrafo 1 siano almeno di qualità pari ai dati ottenuti da indagini statistiche. Essi includono una valutazione della qualità dei dati nei rapporti metodologici da presentarsi alla Commissione unitamente ai dati d'indagine convalidati.
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