Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 gen 2007
Conformemente al combinato disposto dell'articolo 55 dell'atto di adesione del 2005 e degli articoli 106 e 108 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare, dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2005 e fino al 31 dicembre 2010, le aliquote ridotte di cui all'articolo 98, sui seguenti servizi elencati ai punti 1 e 4 dell'allegato IV della direttiva 2006/112/CE: a) piccoli servizi di riparazione di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche); b) servizi di assistenza domestica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:50(1):oj#art-1