Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 gen 2007
In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a rinviare il diritto alla detrazione dell'imposta a monte da parte dei soggetti passivi di cui al secondo comma fino al pagamento della stessa al fornitore. Sono interessati i soggetti passivi che si avvalgono di un regime in base al quale contabilizzano l'IVA a valle all'incasso del prezzo dal cliente. Essi devono avere un volume d'affari non superiore a 208 646 EUR per la Slovenia, a 3 000 000 SEK per la Svezia e a 1 350 000 GBP per il Regno Unito, mentre per l'Estonia devono essere registrati come impresa individuale.
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