Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 dic 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano, oltre a quelle contenute nella direttiva 2006/2004/CE, le seguenti definizioni: 1. «banca dati»: la banca dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n 2006/2004; 2. «allarme»: la notifica di un'infrazione intracomunitaria ai sensi dell', pargarafo 1 del regolamento (CEo n. 2006/2004; 3. «trattamento riservato»: il trattamento delle informazioni nel rispetto dei requisiti di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2006/2004; 4. «base giuridica»: le prescrizioni delle normative di protezione dell'interesse dei consumatori oggetto certo o presunto di infrazioni intracomunitarie, inclusa un'indicazione precisa delle prescrizioni pertinenti delle normative dello Stato membro dell'autorità richiedente.
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