Art. 5 · Funzionamento

Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 22 dic 2006
Funzionamento 1.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato. 2.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare ai alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario. In particolare, rappresentanti dei paesi candidati e del segretariato dell'OCSE possono essere invitati in qualità di osservatori. 3.   Le informazioni ottenute partecipando alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali. 4.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti dalla medesima. La Commissione assicura i servizi di segreteria. 5.   I funzionari della Commissione aventi un interesse per i lavori possono partecipare a tali riunioni. 6.   Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno adottato dalla Commissione. 7.   La Commissione può pubblicare o porre su Internet (6), nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
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