Art. 3 · Consultazione

Art. 3

Consultazione

In vigore dal 22 dic 2006
Consultazione 1.   La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa ai prezzi di trasferimento. 2.   Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione circa l'opportunità di consultare il gruppo in merito a una questione specifica.
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