Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 dic 2006
La presente decisione è applicabile solo se entrerà in vigore, e dalla data in cui entrerà in vigore, l'Atto di adesione della Bulgaria e della Romania. Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2007. La presente decisione sarà riesaminata prima di tale data, in particolare alla luce dei risultati delle nuove ispezioni dell'UAV effettuate nel gennaio 2007.
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