Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 dic 2006
1.   I prodotti di cui all' («i prodotti») non sono spediti dalla Bulgaria ad altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri provvedono, a norma della direttiva 89/662/CEE, in particolare dell’, a che non avvengano scambi commerciali di tali prodotti tra gli Stati membri.
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