Art. 2
In vigore dal 22 dic 2006
1. I prodotti di cui all' («i prodotti») non sono spediti dalla Bulgaria ad altri Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono, a norma della direttiva 89/662/CEE, in particolare dell’, a che non avvengano scambi commerciali di tali prodotti tra gli Stati membri.
Storico versioni
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