Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 dic 2006
I prodotti di cui all’ possono essere commercializzati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007 nel nuovo Stato membro di origine purché rechino il marchio nazionale previsto in tale Stato membro prima a) rechino il bollo sanitario per l’esportazione o il marchio di identificazione degli stabilimenti interessati, di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 853/2004; b) siano accompagnati dal documento di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con il quale l’autorità competente del nuovo Stato membro d’origine certifica quanto segue: «Prodotto prima dell’1 gennaio 2007, conformemente alla decisione 2007/30/CE della Commissione.»
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