Art. 1
In vigore dal 22 dic 2006
La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che:
a)
rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004; e
b)
sono stati ottenuti in stabilimenti in Bulgaria e in Romania fino al 31 dicembre 2006.
Storico versioni
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