Art. 3 · Condizioni di pagamento e documenti giustificativi

Art. 3

Condizioni di pagamento e documenti giustificativi

In vigore dal 22 dic 2006
Condizioni di pagamento e documenti giustificativi 1.   Il contributo finanziario della Comunità di cui all' sarà versato sulla base dei seguenti elementi: a) presentazione di una relazione tecnica interinale sull'esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, inclusi i risultati ottenuti durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 marzo 2007; b) presentazione di una relazione finanziaria interinale, su modulo informatizzato, conformemente a quanto precisato nell'allegato, riguardante i costi sostenuti dagli Stati membri durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 marzo 2007; c) presentazione di una relazione tecnica finale sull'esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, inclusi i risultati ottenuti durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 dicembre 2007; d) presentazione di una relazione finanziaria finale, su modulo informatizzato, conformemente a quanto precisato nell'allegato, riguardante i costi sostenuti dagli Stati membri durante il periodo compreso tra il 15 agosto 2006 ed il 31 dicembre 2007; e) i risultati di qualsiasi controllo in loco effettuato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE. I documenti di cui ai punti da a) a d) devono essere messi a disposizione nell'ambito dei controlli in loco di cui al punto e) effettuati dalla Commissione. 2.   La relazione tecnica interinale e la relazione finanziaria interinale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) devono essere presentate entro il 31 maggio 2007. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo. 3.   La relazione tecnica finale e la relazione finanziaria finale di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) devono essere presentate entro il 31 maggio 2008. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.
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