Art. 2 · Modalità di pagamento

Art. 2

Modalità di pagamento

In vigore dal 22 dic 2006
Modalità di pagamento Subordinatamente ai risultati dei controlli in loco effettuati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, una prima rata sarà versata a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’, nel rispetto delle seguenti modalità: a) 300 000 EUR al Belgio; b) 2 200 000 EUR alla Germania; c) 100 000 EUR alla Francia; d) 25 000 EUR al Lussemburgo; e) 165 000 EUR ai Paesi Bassi. Il pagamento viene effettuato sulla base della documentazione giustificativa presentata dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi riguardante i test di laboratorio per la sorveglianza sierologica, virologica ed entomologica e l'acquisto di esche di cui all', paragrafo 1.
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