Art. 2
Modalità di pagamento
In vigore dal 22 dic 2006
Modalità di pagamento
Subordinatamente ai risultati dei controlli in loco effettuati conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, una prima rata sarà versata a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’, nel rispetto delle seguenti modalità:
a)
300 000 EUR al Belgio;
b)
2 200 000 EUR alla Germania;
c)
100 000 EUR alla Francia;
d)
25 000 EUR al Lussemburgo;
e)
165 000 EUR ai Paesi Bassi.
Il pagamento viene effettuato sulla base della documentazione giustificativa presentata dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi riguardante i test di laboratorio per la sorveglianza sierologica, virologica ed entomologica e l'acquisto di esche di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2007:20(1):oj#art-2