Art. 4
Conformità
In vigore dal 22 dic 2006
Conformità
Gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:16(1):oj#art-4