Art. 2 · Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti dalla Bulgaria e dalla Romania agli altri Stati membri

Art. 2

Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti dalla Bulgaria e dalla Romania agli altri Stati membri

In vigore dal 22 dic 2006
Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti dalla Bulgaria e dalla Romania agli altri Stati membri 1.   I prodotti sono spediti dalla Bulgaria e dalla Romania agli altri Stati membri solo a condizione che siano, a norma delle direttive di cui all', conformi alle seguenti prescrizioni: a) siano stati prelevati in centri o da gruppi autorizzati all'esportazione verso la Comunità; b) rechino il numero di riconoscimento attribuito al centro o al gruppo ai fini dell'esportazione verso la Comunità; e c) siano conformi alle prescrizioni zoosanitarie della Comunità in vigore prima del 1o gennaio 2007 relative all'esportazione dei prodotti dal paese di origine nella Comunità. 2.   Il certificato sanitario che scorta le partite dei prodotti deve recare il seguente attestato supplementare firmato dall'ufficiale veterinario: «Sperma (*1), ovuli (*1) o embrioni (*1) delle specie bovina (*1), suina (*1), ovina (*1), caprina (*1) ed equina (*1) conformi alle prescrizioni di cui all' della decisione 2007/16/CE della Commissione e prelevati prima del 1o gennaio 2007. (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» "
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