Art. 9 · Controlli

Art. 9

Controlli

In vigore dal 22 dic 2006
Controlli 1.   Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 230 kg di azoto da effluente di allevamento e delle norme relative all'applicazione complessiva di azoto e fosfato, nonché delle restrizioni sull'utilizzo del terreno. 2.   È predisposto un programma di ispezioni basato sull'analisi di rischio, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito di controlli casuali di carattere generale relativi all'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Almeno il 3 % delle aziende che beneficiano di una deroga individuale è sottoposto ispezioni in loco per verificare il rispetto delle condizioni di cui agli .
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