Art. 6 · Pianificazione dei terreni

Art. 6

Pianificazione dei terreni

In vigore dal 22 dic 2006
Pianificazione dei terreni Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale per le superfici prative a coltura intensiva sono tenuti a rispettare le seguenti misure: a) le superfici prative temporanee sono arate in primavera; b) le superfici prative a coltura intensiva non possono comprendere leguminose o altre colture che fissino l'azoto atmosferico; questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.
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