Art. 6
Pianificazione dei terreni
In vigore dal 22 dic 2006
Pianificazione dei terreni
Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale per le superfici prative a coltura intensiva sono tenuti a rispettare le seguenti misure:
a)
le superfici prative temporanee sono arate in primavera;
b)
le superfici prative a coltura intensiva non possono comprendere leguminose o altre colture che fissino l'azoto atmosferico; questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.
Storico versioni
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