Art. 5 · Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

Art. 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

In vigore dal 22 dic 2006
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti 1.   Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno sulle superfici prative a coltura intensiva, compreso quello degli animali che vi pascolano, non deve superare un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro, alle condizioni fissate ai paragrafi da 2 a 9. 2.   L'apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell'azoto rilasciato dal suolo. 3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l'avvicendamento colturale sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 1o febbraio. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati: a) numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli; b) calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda; c) rotazione delle colture, superficie dei prati a coltura intensiva e di ogni coltura, nonché una mappa schematica dell'ubicazione dei singoli appezzamenti; d) fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture; e) quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; f) apporto della mineralizzazione netta della sostanza organica contenuta nel suolo, determinazione quantitativa dell'azoto presente nel suolo all'inizio della stagione vegetativa e apporto dei residui colturali e delle colture leguminose; g) applicazione di azoto e di fosforo da effluente su ogni appezzamento (porzione di superficie aziendale uniforme sotto il profilo colturale e pedologico); h) applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento. I piani sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. 4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, da presentare ogni anno civile alle autorità competenti. 5.   L'azienda agricola che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all', paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli. 6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano — almeno una volta ogni quattro anni — delle analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo, per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale. È necessaria almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. 7.   L'eccedenza massima consentita di fosfato, registrata a livello aziendale nell'anno precedente e calcolata secondo le modalità indicate alle sezioni 5 e 6 del Düngemittelverordnung del 10 gennaio 2006, è di 20 kg all'ettaro. 8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della semina del prato. 9.   Per l'applicazione degli effluenti si utilizzano tecniche atte a contenere le emissioni.
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