Art. 2
In vigore dal 22 dic 2006
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid siano ritirate entro il 22 giugno 2007;
b)
a partire dal 28 dicembre 2006 non siano concesse o rinnovate, ai sensi della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid.
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