Art. 2
In vigore dal 20 dic 2006
Le misure di aiuto concesse, ai sensi del regime di cui all’, sono compatibili con il mercato comune:
1)
nel settore del trasporto marittimo e nel settore del trasporto aereo, in presenza del massimo aiuto consentito, a seconda dei casi, dagli orientamenti comunitari in materia di aiuto di Stato ai trasporti marittimi o da quelli applicabili nel settore del trasporto aereo, tenendo conto inoltre degli aiuti già concessi nel periodo in questione;
2)
nel settore ferroviario e
3)
nel settore industriale, fino al massimale di aiuto consentito dalle linee guida relative agli aiuti di Stato a finalità regionale.
Tenuto conto del carattere globale dell’operazione di finanziamento in applicazione del suddetto regime, poiché le misure di aiuto ai settori del trasporto marittimo, aereo e ferroviario, come pure quelle al settore industriale, possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune, esse sono compatibili non solo per quanto riguarda gli utenti dei beni considerati, ma anche per ciò che riguarda gli operatori del settore finanziario membri dei GIE interessati.
Storico versioni
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