Art. 3
In vigore dal 20 dic 2006
1. Nel caso in cui la Repubblica di Bielorussia non adempia agli obblighi di cui al punto 4 del paragrafo 2 dell'accordo, i contingenti per il 2007 sono ridotti ai livelli applicabili per il 2006.
2. La decisione di attuare il paragrafo 1 è adottata secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1012:oj#art-3