Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2006
Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1012:oj#art-1