Art. 1 · Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

Art. 1

Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

In vigore dal 18 dic 2006
La decisione 2005/779/CE è modificata come segue: 1) Nell'articolo 5, la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla frase seguente: «2.   Nelle aziende in cui sono allevati suini da riproduzione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato agli intervalli indicati di seguito su un campione casuale di 12 suini da riproduzione o su tutti i suini da riproduzione qualora nell’azienda ne siano presenti meno di 12.» 2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini 1.   L’Italia provvede a che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano messe in atto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 nelle regioni non riconosciute indenni da tale malattia. 2.   Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui sono allevati suini da riproduzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 3.   Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui non sono allevati suini da riproduzione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato due volte all'anno su un campione casuale di 12 suini o su tutti i suini qualora nell’azienda ne siano presenti meno di 12. 4.   Nei centri di raccolta dei suini, un campione di feci per le prove virologiche è prelevato ogni due mesi in tutti i recinti in cui i suini sono solitamente tenuti. I suini non sono possono essere trasferiti dai centri di raccolta fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo.» 3) L'articolo 7 è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'Italia provvede a che i paragrafi 3 e 4 siano rispettati per quanto riguarda il trasporto di suini vivi sul territorio nazionale.» b) Il paragrafo 2 è soppresso. c) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Il trasposto di suini da un'azienda non riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini è vietato fino al momento in cui essa è riconosciuta indenne da tale malattia. 4.   È vietato il trasporto di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini verso altre regioni italiane.» 4) Nell'articolo 8 il punto e) è sostituito dal seguente: «e) il prelievo di campioni e le prove sierologiche sono effettuati nel modo seguente: i) i suini presenti nell’azienda di destinazione sono sottoposti al prelievo di campioni almeno 28 giorni dopo il trasferimento e una prova sierologica è effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; il prelievo comprende i suini trasferiti nell'azienda di destinazione e i suini non possono essere trasferiti dall’azienda di destinazione fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo; ii) per i suini trasportati a un macello, nei 10 giorni che precedono il trasferimento è effettuato un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente a rilevare la prevalenza del 5 % delle malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; i suini non possono essere trasferiti dall'azienda di provenienza fintanto che le prove non siano state effettuate e abbiano dato esito negativo;»
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