Art. 1
In vigore dal 18 dic 2006
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; rettifica nella GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; rettifica nella GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24), l’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107), il 12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19) e il 18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51), è modificato come segue:
l’articolo 29, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Le lingue processuali sono 'il bulgaro, il ceco, il danese, l'estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il neerlandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:955:oj#art-1