Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 2006
1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento d'adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a decorrere dalla data in cui il Consiglio e la Commissione hanno adottato i provvedimenti necessari per collegare con l'atto di Ginevra il diritto comunitario in materia di disegni e modelli. 2.   Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono fatte nello strumento d'adesione.
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