Art. 1
In vigore dal 18 dic 2006
La Lettonia può dare attuazione alla misura notificata nella lettera protocollata dalla Commissione il 10 luglio 2006 e applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di teleriscaldamento, di gas naturale e di elettricità agli utenti domestici, indipendentemente dalle condizioni di produzione e fornitura.
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