Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Affinché sia possibile, nelle situazioni il cui carattere d'urgenza preclude il ricorso alle consuete procedure decisionali, adottare con sufficiente rapidità decisioni atte a proteggere il personale (e a proteggere la salute del personale sul luogo di lavoro), le informazioni, gli edifici e gli altri beni della Commissione da eventuali minacce e a garantire l'efficacia operativa della Commissione stessa, si applicano i paragrafi 2 e 3. 2.   Se la situazione di crisi insorge all'interno dell'Unione europea, il membro della Commissione responsabile della Sicurezza può adottare tutte le decisioni che egli ritenga necessarie per proteggere il personale e i beni della Commissione dalle minacce in questione. In casi di emergenza estrema, il direttore della direzione della Sicurezza della Commissione può adottare decisioni analoghe a quelle di cui al primo comma, ove possibile in consultazione con il gruppo di gestione. Ogni ricorso a tale facoltà va immediatamente notificato al membro della Commissione responsabile della Sicurezza, affinché esso esamini e, se del caso, approvi, modifichi o revochi le decisioni adottate. Il presidente del gruppo di gestione è informato contemporaneamente al membro della Commissione responsabile della Sicurezza. 3.   Se la situazione di crisi insorge all'esterno dell'Unione europea, in casi di emergenza estrema, il capo di una missione della Commissione o di una delegazione della Comunità può adottare decisioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 2, primo comma. Ogni ricorso a tale facoltà va notificato al membro della Commissione responsabile delle Relazioni esterne, il quale informa immediatamente il membro della Commissione responsabile della Sicurezza. Tali decisioni sono esaminate congiuntamente dai due membri e, se del caso, approvate, modificate o revocate. Il presidente del gruppo di gestione è informato contemporaneamente al membro della Commissione responsabile della Sicurezza. 4.   Ogni decisione adottata in conformità del presente articolo deve essere presentata alla successiva riunione del collegio, affinché questo la esamini e, se del caso, la approvi, la modifichi o la revochi.
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