Art. 2
Adeguamento del capitale versato
In vigore dal 15 dic 2006
Adeguamento del capitale versato
1. Dal momento che ciascuna BCN non partecipante, ad eccezione della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României, ha già versato il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2004/10, secondo lo schema valido fino al 31 dicembre 2006, ciascuna di esse, ad eccezione della Banca nazionale di Bulgaria e della Banca Naţională a României, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve in restituzione una data somma da parte della BCE, a seconda del caso, in modo tale da raggiungere gli importi indicati nella tabella che figura nell'.
2. La Banca nazionale di Bulgaria e la Banca Naţională a României trasferiscono alla BCE l'importo indicato in corrispondenza del proprio nome nella tabella che figura nell'.
3. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2006/23, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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