Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 2006
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel giugno 2007, le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla relazione presentata dalla Bulgaria. La Commissione riferisce nuovamente al Parlamento e al Consiglio in funzione dell'evoluzione della situazione e almeno ogni sei mesi.
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