Art. 5

Art. 5

In vigore dal 11 dic 2006
Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentate per la PESC, della presidenza del Consiglio e della Commissione, segnatamente nell’ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentati speciali dell’Unione europea nonché con l’ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l’amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kossovo.
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