Art. 3
In vigore dal 6 dic 2006
Il versamento del contributo finanziario della Comunità indicato nell’allegato è soggetto alle condizioni seguenti:
a)
sono state fornite prove delle misure adottate nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;
b)
lo Stato membro in questione ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.
Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione in applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
Storico versioni
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