Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 dic 2006
Ai sensi dell’articolo II, sezione 2.02, del regolamento del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, il contributo comunitario forma oggetto di un accordo ufficiale di sovvenzione tra la Commissione e la BERS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:908:oj#art-3