Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 dic 2006
1.   Entro il 1o aprile 2007 la Commissione presenta al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo una prima relazione sul calendario dei lavori delle autorità responsabili per i principi contabili nazionali negli USA, in Giappone e in Canada riguardanti la convergenza tra gli IFRS e i Generally Accepted Accounting Principles di tali paesi. 2.   La Commissione segue attentamente l’entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America e nell'eliminazione degli obblighi di riconciliazione che si applicano agli emittenti comunitari in tali paesi e ne informa regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente. 3.   La Commissione informa altresì regolarmente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo in merito allo sviluppo delle discussioni in materia di regolamentazione e all’entità dei progressi compiuti nella convergenza tra gli International Financial Reporting Standards e i Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi di cui all’, lettera c), e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione. In particolare la Commissione informa immediatamente il comitato europeo dei valori mobiliari e il Parlamento europeo se il processo non sta procedendo in modo soddisfacente. 4.   Oltre agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione avvia e mantiene un dialogo regolare con le autorità di paesi terzi e presenta, entro il 1o aprile 2008 al più tardi, una relazione al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nella convergenza e nell'eliminazione di qualsiasi obbligo di riconciliazione che si applichi agli emittenti comunitari nell’ambito dell'ordinamento di un paese terzo di cui all', lettera b) o c). La Commissione può chiedere o imporre ad un’altra persona di preparare la relazione. 5.   Almeno sei mesi prima del 1o gennaio 2009 la Commissione provvede a determinare l’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles di paesi terzi conformemente ad una definizione di equivalenza e ad un meccanismo di equivalenza che avrà stabilito prima del 1o gennaio 2008 conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, la Commissione consulta anzitutto il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari sull’adeguatezza della definizione di equivalenza e del meccanismo di equivalenza e sulla determinazione di equivalenza operata.
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