Art. 4
In vigore dal 30 nov 2006
Questa assistenza viene attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e alle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all’, paragrafo 1, prevede l’adozione da parte del Kosovo di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione all’assistenza. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire controlli e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti e di revisori contabili esterni, se necessario, da realizzarsi in loco.
Storico versioni
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