Art. 3
In vigore dal 30 nov 2006
1. La Commissione mette tale assistenza a disposizione del Kosovo in due o, se appropriato, tre rate. La prima rata è erogata dopo l’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1, e a condizione che la verifica di cui all’, paragrafo 2, abbia dato esito soddisfacente.
2. La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate purché vengano osservate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziaria di cui all’, paragrafo 1, e vengano compiuti progressi soddisfacenti nel soddisfare le condizioni stabilite nel memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1, e non prima di tre mesi dall’erogazione della precedente rata.
3. I fondi vengono versati al ministero dell’Economia e delle finanze delle PISG o, quando il futuro status del Kosovo sarà stato determinato, all’istituzione designata per assumere i suoi compiti e le sue responsabilità, esclusivamente a sostegno del fabbisogno di finanziamento del bilancio del Kosovo.
Storico versioni
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